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Termoregolazione e contabilizzazione del calore su impianti centralizzati o collegati al teleriscaldamento

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Tutti gli impianti termici a servizio di più unità immobiliari, anche se alimentati da reti di teleriscaldamento, dovranno essere dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.
La contabilizzazione del calore per la successiva divisione delle spese relative al riscaldamento responsabilizza in modo diretto ogni utente.
Il sistema conduce ad attivare il riscaldamento solo quando si è presenti nell’abitazione, evitando di raggiungere temperature particolarmente elevate, evitando così inutili sprechi ed evitando una parte importante delle emissioni nocive in atmosfera.
Il termine per l’adeguamento degli impianti esistenti è differenziato in base alla potenza e alla data di installazione come di seguito indicato:
- entro il 1° agosto 2012 gli impianti con potenza superiore a 350 Kw e installati prima del 1° agosto 1997;
- entro il 1° agosto 2013 gli impianti con potenza maggiore o uguale a 116,4 Kw e installati prima del 1° agosto 1998;
- entro il 1° agosto 2014 i restanti impianti.
Con d.g.r. 3522 del 23 maggio 2012 si è deliberato di posticipare l'obbligo di dotazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore alla data del 1° agosto 2014 nei seguenti casi:
- impianti termici per i quali il cambio di combustibile sia avvenuto dopo il 1° agosto 1997;
- impianti termici che sono stati collegati a reti di teleriscaldamento dopo il 1° agosto 1997;
- impianti per i quali viene approvato un progetto di ristrutturazione complessiva che consenta un miglioramento dell'efficienza energetica non inferiore al 40% rispetto al rendimento dell'impianto originario.
Ad esclusione dei nuovi impianti, eventuali casi di impossibilità tecnica possono essere riportati in un’apposita relazione tecnica del progettista o tecnico abilitato.
Si demanda agli Enti Locali la valutazione di ulteriori condizioni che possano giustificare l'allineamento delle scadenze al 1° agosto 2014, in relazione alla concentrazione media annuale degli inquinanti in atmosfera, al tipo di combustibile utilizzato, all'effettiva disponibilità di fornitura dei sistemi di termoregolazione in condizioni di effettiva competitività.
Gli edifici che rientrano nella categoria di edilizia residenziale pubblica possono essere sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica predisponendo programmi pluriennali di intervento. Tali programmi dovranno avere l’obiettivo di allineare progressivamente il patrimonio abitativo pubblico alle esigenze di riduzione delle dispersioni degli edifici e di responsabilizzazione energetica dell’utenza che consentano di ottenere un risparmio di almeno il 15% rispetto ai consumi dell’ultima stagione termica.
Con d.g.r. 3522 del 23 maggio 2012 si è inoltre stabilito che il programma pluriennale degli interventi per l'edilizia residenziale pubblica è costituito da:
- ricognizione del patrimonio impiantistico (potenza, età, presenza di contabilizzazione, termoregolazione, allacciamento a reti di teleriscaldamento);
- elenco degli interventi programmati o già attivati sugli edifici a partire dalla data di pubblicazione della d.g.r. 3522/12 portati a conclusione in base a quanto previsto dal paragrafo 10.3 della d.g.r. 2601/11;
- elenco degli interventi presenti nel Programma Triennale delle opere pubbliche;
- elenco degli interventi programmati negli anni successivi da implementare in occasione dell'aggiornamento del Programma Triennale delle opere pubbliche.
Con d.g.r. 3855 del 25 luglio 2012 si è deliberato di posticipare l'obbligo di installazione dei termoregolatori e contabilizzatori del calore al  1° agosto 2013, per tutti gli impianti termici alimentati a gas naturale con potenza termica superiore a 350 KW e installati prima del 1° agosto 1997.
Restano inalterate le scadenze per gli altri impianti, previste dalle dd.gg.rr. 2601/11 e 3522/12.


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